Il CBD non è diventato illegale, ma non è comunque una buona notizia
Cosa succedeva 3 anni fa’ – Rassegna Stampa del 29/10/2020 da Matteo Mainardi – fonte:
Il cannabidiolo (CBD) in quanto tale non è stato inserito nella tabella degli stupefacenti e le infiorescenze di cannabis light non vengono toccate dall’ultima mossa del Ministero della Salute. Allora possiamo stare tranquilli? Perché ci stiamo mobilitando?
CBD è l’acronimo di cannabidiolo, uno dei tanti metaboliti presenti nella Cannabis. A differenza dell’altrettanto famoso THC, il cannabidiolo non è psicoattivo ma ha proprietà rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche, tanto da suscitare sempre maggiore interesse da parte della comunità scientifica.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo classifica come sostanza naturale sicura e, a seguito di questa indicazione dell’OMS, le Nazioni Unite saranno chiamate ad esprimersi sull’esclusione della pianta dall’elenco delle sostanze stupefacenti. Come parteciperà l’Italia a questa votazione ancora non è dato saperlo nonostante le ripetute richieste di Forum Droghe e Associazione Luca Coscioni.
Cosa dice il nuovo Decreto del Ministero della Salute? ”Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e’ inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
Il Decreto fa quindi fa riferimento alla tabella dei medicinali della sezione B, ossia quelli prescrivibili con ricetta non ripetibile, la stessa tabella in cui ora è inserita la cosiddetta cannabis terapeutica.
Come possiamo legge, non viene inserito il CBD in quanto tale in questa tabella. Le infiorescenze, la cosiddetta cannabis light, sembrano dunque essere salve e fuori dal mirino del Ministro Speranza. Si parla di “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”. Quindi diventa sostanza controllata solo la “composizione” (ossia il farmaco, ma qualcuno potrebbe interpretarlo anche come generico “prodotto”) ad uso orale (quindi olio, capsule, tinture ecc.) solo se il CBD è stato estratto naturalmente dalla pianta.
Il Decreto, come si può leggere nella premessa, è stato emanato come risposta alla richiesta di immissione nel mercato italiano di uno sciroppo a base di CBD antiepilettico e fa riferimento a preparati ad uso orale mentre vengono esclusi prodotti a base di CBD ad uso, ad esempio, cutaneo, nasale o inalatorio. Si aprono quindi ora diversi scenari.
Secondo la lettura attualmente più accreditata a seguito del Decreto tutti i prodotti al CBD estratto naturalmente per uso orale dovranno essere autorizzati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e venduti con ricetta, escludendo quindi da questa procedura tutti i prodotti con CBD ottenuto da sintesi.
Perché il Ministero ha classificato come stupefacenti le composizioni con CBD naturale e non il CBD sintetico? Durante il processo estrattivo del CBD dalla pianta non è possibile escludere completamente la presenza di THC come residuo. Per questo, un farmaco che contiene CBD estratto naturalmente potrebbe contenere una sostanza classificata stupefacente: il THC. Cosa che non succede con il CBD prodotto da sintesi.
FederCanapa insieme all’EIHA (European Industrial Hemp Association) hanno impugnato il Decreto sostenendo che “tale provvedimento […] se da un lato riconosce le innegabili proprietà farmacologiche delle preparazioni contenenti cannabidiolo (CBD) […], dall’altro include tutti gli estratti di canapa nella nozione di “stupefacenti” a prescindere da ogni basilare distinzione tra canapa industriale e canapa stupefacente […]. L’inserimento tout court degli estratti di canapa nella tabella medicinali del Testo Unico Stupefacenti comporta dubbi interpretativi che rischiano di compromettere anche le attività di estrazione ammesse dalla legge“.
Ed è proprio questo il problema: a partire dall’entrata in vigore del Decreto, ogni giudice potrà interpretare a proprio modo l’inserimento in tabella del CBD estratto naturalmente e ad uso orale creando confusione in un mercato, come quello della canapa a basso contenuto di THC, già in balia delle più disparate interpretazioni.